TABACCI E L’ESENZIONE DALLA RACCOLTA FIRME

 

Dal sito ufficiale della Camera dei deputati:
La XVII Legislatura inizia il 15.03.2013 e sino al 21.03.2013 l’on. Tabacci è iscritto al Gruppo Misto della Camera dei Deputati; dal 21.03.2013 Tabacci entra nella componente Centro Democratico nell’ambito del Gruppo Misto; la componente cessa il 19.11.2014, allorché Tabacci aderisce al Gruppo “Per l’Italia”, che si era costituito il 10.12.2013; il 4.12.2014 il gruppo modifica la denominazione in “Per l’Italia-Centro democratico”; l’11.01.2016 il gruppo modifica la denominazione in “Democrazia Solidale – Centro Democratico”, presidente on. Dellai, vice presidente on. Cappelli, tesoriere on. Sberna; Tabacci ne è solo uno dei 12 membri.
La legge elettorale prescrive che sono esenti dalla raccolta delle firme i gruppi costituiti in entrambe le Camere all’inizio della legislatura (art. 18-bis, comma 2, DPR 361-1957), e, in via transitoria solo per le prossime elezioni, quelli costituiti in almeno una Camera al 15.04.2017 (art. 2, comma 36, L. 52-2015, come modificato dall’art. 6, comma 1. L. 165-2017).

Quindi, l’on. Tabacci non rappresentava alcun Gruppo costituito in entrambe le Camere all’inizio della Legislatura, e non rappresenta alcun Gruppo costituito almeno in una Camera alla data del 15.04.2017.
Mi chiedo: a che titolo l’on. Tabacci può elargire esenzioni a sé stesso o ad altri per la raccolta delle firme ?

Pubblicato da ergatto

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